Con riferimento alla rilevazione Partecipazioni 2023, a seguito di una modifica normativa, gli enti rientranti nella tipologia FEDERAZIONI NAZIONALI, ORDINI, COLLEGI E CONSIGLI PROFESSIONALI sono stati esclusi dagli adempimenti di cui all’art. 20 D.Lgs. 175/2016 - TUSP e di cui all’art. 17 D.L. 90/2014.
Di seguito la fonte della modifica normativa:
D.L. 75/2023 (conv. con L. 112/2023 art. 12ter) che modifica l'art. 2, comma 2bis, del D.L. 101/2013:
2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Non sono presenti Enti di diritto privato controllati
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