Le motivazioni alla base di tale scelta possono essere diverse:
Parallelamente all’autonomia vanno considerati i rischi e la responsabilità che sono garantiti principalmente dalle conoscenze e dalle competenze, e poi da una copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone e cose (RCT). Le conoscenze e competenze vanno sviluppate ulteriormente, oltre che da una preparazione cognitivo/professionale, da una abilità tecnica che potrà essere accresciuta e rafforzata con momenti di attività professionale presso strutture sanitarie.
Le responsabilità giuridiche dell’infermiere sono di natura:
La responsabilità penale riguarda le norme penali di rilevanza per la collettività.
La responsabilità civile riguarda il riconoscimento di un indennizzo di natura patrimoniale a chi abbia subito un danno.
La responsabilità deontologica concerne sia una responsabilità esterna (nei confronti del cliente e della categoria professionale dell’Ordine di appartenenza) che una responsabilità interna (nei confronti dell’associazione di appartenenza es. studio associato, cooperativa).
L’esercizio libero professionale può essere svolto:
L’infermiere notifica all’Ordine ove è iscritto l’inizio dell’attività professionale entro 30 giorni trasmettendo:
Ogni variazione dei riferimenti sopra indicati o di natura fiscale vanno comunicati all’Ordine entro 30 giorni. Nel caso in cui il professionista eserciti anche fuori dalla Provincia dell’Ordine di iscrizione deve notificare all’Ordine della Provincia in cui andrà ad esercitare quanto segue:
L’esercizio della libera professionale in forma associata viene svolto in conformità a quanto previsto dalla Legge 1815/39 e succ. modifiche. La denominazione di Studio Associato deve rispettare quanto previsto dalla legge sopraccitata. Sono vietati nomi di fantasia e si può utilizzare il termine “Studio associato.
Lo Studio Associato deve essere costituito esclusivamente da:
Lo Studio Associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata.
Nell’atto costitutivo devono comparire:
Lo Studio Associato notifica all’Ordine Provinciale la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:
Nel caso in cui lo studio associato eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una provincia diversa da quella del collegio presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuto a dichiarare all’Ordine della provincia presso cui esercita:
L’Ordine procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.
Qualora l’atto costitutivo o lo statuto preveda la costituzione di un organo di amministrazione tutti gli associati devono disporre della documentazione dove sono determinati:
Qualora si verifichino situazioni lesive del decoro professionale l’Ordine può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8 comma 2 della legge 175/92 per promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi Albi provinciali al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.
Ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’elenco degli associati, nonché l’eventuale cessazione dell’attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.
L’Infermiere può esercitare la libera professione in forma associata tramite le Cooperative Sociali regolarmente costituite ai sensi della Legge 381/91 e 142/2001.
La presenza all’interno della cooperativa di altri professionisti o di figure di supporto all’assistenza infermieristica non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio professionale da parte dell’Infermiere.
La Cooperativa Sociale notifica all’Ordine provinciale almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività infermieristica:
Nel caso in cui la cooperativa eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una Provincia diversa da quella dell’Ordine presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuta a dichiarare all’Ordine della Provincia presso cui esercita:
L’Ordine procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.
Condizione imprescindibile affinché la Cooperativa venga inserita nell’elenco speciale dei liberi professionisti tenuto dal Collegio è la presenza nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale di almeno un iscritto all’Ordine che assumerà il compito di responsabile dell’attività infermieristica e referente nei confronti dell’Ordine provinciale. Tutte le variazioni rispetto a questa figura dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ordine provinciale.
Le Cooperative Sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni delle presenti linee guida comportamentali richiedendo il nullaosta all’Ordine per ogni forma di pubblicità sanitaria diretta o indiretta ai sensi della legge 175/92 e successive modificazioni.
Ogni eventuale variazione delle notifiche previste precedentemente, nonché l’eventuale cessazione dell’attività dovrà essere comunicata all’Ordine provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.
Qualora vengano emanati i regolamenti attuativi relativi all’esercizio libero professionale nella forma di società tra professionisti si applicano le indicazioni delle presenti linee guida in quanto compatibili.
Gli adempimenti che la Federazione richiede per l’esercizio dell’attività libero professionale sono: