Con la sentenza n. 170/2025, depositata il 25 novembre 2025, la Corte Costituzionale ha introdotto una modifica di grande rilievo per la tutela dei professionisti sanitari. La decisione riguarda l’articolo 83 del codice di procedura penale, che fino ad oggi non consentiva all’imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria nei casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dall’art. 10, co. 1, della Legge 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco.
La Corte ha ritenuto che questa limitazione fosse in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, poiché determinava una disparità di trattamento rispetto al processo civile, dove il convenuto può chiamare in garanzia il proprio assicuratore. Tale differenza, già censurata in precedenti pronunce, comprometteva l’equilibrio tra le parti e incideva negativamente sulla funzione del rapporto assicurativo.
Secondo la Corte, l’assicurazione obbligatoria prevista dalla Legge 24/2017 non tutela solo il paziente danneggiato, garantendo il risarcimento entro i limiti del massimale, ma anche il professionista, che ha diritto alla manleva. Negare la possibilità di citare l’assicuratore in sede penale vanificava questa duplice funzione, soprattutto quando il danneggiato sceglie di costituirsi parte civile. Inoltre, la decisione si inserisce nell’obiettivo più ampio di ridurre il fenomeno della medicina difensiva, assicurando un esercizio più sereno della professione sanitaria e evitando che il professionista debba affrontare il rischio di risarcimenti personali prima di ottenere la copertura assicurativa.
Per coerenza sistematica, la Corte ha esteso, inoltre, la declaratoria di illegittimità anche ai casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie dei professionisti operanti in regime libero-professionale (art. 10, comma 2, Legge 24/2017), evitando ulteriori disarmonie nel sistema.
https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/170