Esercizio Libera Professione

Le motivazioni alla base di tale scelta possono essere diverse:

  • la crescente domanda di professionisti da parte dei cittadini privati che, sempre di più, acquistano una maggiore consapevolezza nel riconoscere il fatto che mantenere un buon stato di salute implica una qualità di vita migliore;
  • la diminuzione dei ricoveri ospedalieri;
  • la riduzione delle giornate di degenza;
  • l’aumento della popolazione anziana (portatrice di patologie croniche) che sceglie di curarsi rimanendo nel proprio domicilio;
  • l’aumento di cure domiciliari ai pazienti oncologici e terminali;
  • le cure complementari;
  • prevenzione dei rischi professionali e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  • maggiore autonomia professionale, gestionale e di programmazione;
  • ‘infermiere unico interlocutore tra paziente, famiglia, medico di base ed istituzioni;
  • rapporti professionali improntati sulla fiducia;
  • inadeguato riconoscimento professionale nell’ambito delle strutture ospedaliere;
  • orari estenuanti;
  • burn-out;
  • impiego in attività improprie;
  • scarso riconoscimento economico.

Parallelamente all’autonomia vanno considerati i rischi e la responsabilità che sono garantiti principalmente dalle conoscenze e dalle competenze, e poi da una copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone e cose (RCT). Le conoscenze e competenze vanno sviluppate ulteriormente, oltre che da una preparazione cognitivo/professionale, da una abilità tecnica che potrà essere accresciuta e rafforzata con momenti di attività professionale presso strutture sanitarie.

Responsabilità Giuridiche

Le responsabilità giuridiche dell’infermiere sono di natura:

  • penale;
  • civile;
  • deontologica.

La responsabilità penale riguarda le norme penali di rilevanza per la collettività.

La responsabilità civile riguarda il riconoscimento di un indennizzo di natura patrimoniale a chi abbia subito un danno.

La responsabilità deontologica concerne sia una responsabilità esterna (nei confronti del cliente e della categoria professionale dell’Ordine di appartenenza) che una responsabilità interna (nei confronti dell’associazione di appartenenza es. studio associato, cooperativa).

Modalità per la libera professione infermieristica

L’esercizio libero professionale può essere svolto:

  • in forma individuale;
  • in forma associata;
  • in forma cooperativa;
  • in forma di società tra professionisti.

In forma Individuale

L’infermiere notifica all’Ordine ove è iscritto l’inizio dell’attività professionale entro 30 giorni trasmettendo:

  • scheda anagrafica aggiornata con indicazione del regime fiscale adottato;
  • copia certificato di attribuzione partita IVA (il cui codice deve essere 85.14B );
  • copia della domanda di iscrizione alla Cassa ENPAPI;
  • recapito professionale ed indicazione dell’eventuale ambulatorio/studio.

Ogni variazione dei riferimenti sopra indicati o di natura fiscale vanno comunicati all’Ordine entro 30 giorni. Nel caso in cui il professionista eserciti anche fuori dalla Provincia dell’Ordine di iscrizione deve notificare all’Ordine della Provincia in cui andrà ad esercitare quanto segue:

  • l’avvio dell’attività libero professionale;
  • l’Ordine d’appartenenza;
  • di aver adempiuto obblighi suddetti;
  • l’Ordine procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.

In forma associata

L’esercizio della libera professionale in forma associata viene svolto in conformità a quanto previsto dalla Legge 1815/39 e succ. modifiche. La denominazione di Studio Associato deve rispettare quanto previsto dalla legge sopraccitata. Sono vietati nomi di fantasia e si può utilizzare il termine “Studio associato.

Lo Studio Associato deve essere costituito esclusivamente da:

  • liberi professionisti iscritti all’Ordine;
  • liberi professionisti iscritti in altri Albi relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella infermieristica;
  • liberi professionisti dell’area sanitaria e sociale il cui profilo professionale è previsto da decreti ministeriali.

Lo Studio Associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata.
Nell’atto costitutivo devono comparire:

  • i nomi degli associati;
  • la denominazione dello Studio Associato;
  • la sede e la durata;
  • le norme per il recesso o l’esclusione degli associati;
  • i criteri di ripartizione degli utili;
  • le norme regolamentari fra associati, nei confronti dei clienti e nei confronti dell’Ordine.

Lo Studio Associato notifica all’Ordine Provinciale la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:

  • copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • copia del certificato di attribuzione della partita IVA;
  • elenco degli infermieri associati con indicazione degli estremi di iscrizione all’Albo professionale e copia della domanda di iscrizione alla Cassa ENPAPI;
  • elenco degli altri professionisti associati.

Nel caso in cui lo studio associato eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una provincia diversa da quella del collegio presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuto a dichiarare all’Ordine della provincia presso cui esercita:

  • l’avvio della attività libero professionale;
  • l’Ordine presso cui è notifica la costituzione;
  • di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 21.

L’Ordine procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.

Qualora l’atto costitutivo o lo statuto preveda la costituzione di un organo di amministrazione tutti gli associatdevono disporre della documentazione dove sono determinati:

  • il numero dei componenti dell’organo di amministrazione;
  • i compiti di gestione e amministrazione delegati all’organo amministrativo e quelli riservati all’assemblea degli associati;
  • la durata in carica e le modalità di nomina/revoca dell’organo amministrativo;
  • le modalità di convocazione dell’assemblea degli associati;
  • le modalità di ripartizione degli utili.

Qualora si verifichino situazioni lesive del decoro professionale l’Ordine può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8 comma 2 della legge 175/92 per promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi Albi provinciali al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.
Ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’elenco degli associati, nonché l’eventuale cessazione dell’attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.

In forma cooperativa

L’Infermiere può esercitare la libera professione in forma associata tramite le Cooperative Sociali regolarmente costituite ai sensi della Legge 381/91 e 142/2001.
La presenza all’interno della cooperativa di altri professionisti o di figure di supporto all’assistenza infermieristica non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio professionale da parte dell’Infermiere.

La Cooperativa Sociale notifica all’Ordine provinciale almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività infermieristica:

  • l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno ai sensi della legge 142/2001;
  • copia del certificato di attribuzione del Codice fiscale e Partita IVA;
  • elenco dei soci infermieri con indicazione degli estremi di iscrizione all’Albo professionale e copia della domanda di iscrizione alla Cassa ENPAPI;
  • il nominativo dell’Infermiere responsabile per l’area infermieristica.

Nel caso in cui la cooperativa eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una Provincia diversa da quella dell’Ordine presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuta a dichiarare all’Ordine della Provincia presso cui esercita:

  • l’avvio dell’attività libero professionale;
  • l’Ordine presso cui è stata notificata la costituzione della cooperativa;

L’Ordine procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.

Condizione imprescindibile affinché la Cooperativa venga inserita nell’elenco speciale dei liberi professionisti tenuto dal Collegio è la presenza nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale di almeno un iscritto all’Ordine che assumerà il compito di responsabile dell’attività infermieristica e referente nei confronti dell’Ordine provinciale. Tutte le variazioni rispetto a questa figura dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ordine provinciale.

Le Cooperative Sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni delle presenti linee guida comportamentali richiedendo il nullaosta all’Ordine per ogni forma di pubblicità sanitaria diretta o indiretta ai sensi della legge 175/92 e successive modificazioni.

Ogni eventuale variazione delle notifiche previste precedentemente, nonché l’eventuale cessazione dell’attività dovrà essere comunicata all’Ordine provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.

In forma di società tra professionisti

Qualora vengano emanati i regolamenti attuativi relativi all’esercizio libero professionale nella forma di società tra professionisti si applicano le indicazioni delle presenti linee guida in quanto compatibili.

Obblighi per l’esercizio dell’attività libero professionale

Gli adempimenti che la Federazione richiede per l’esercizio dell’attività libero professionale sono:

  • possedere la laurea in Infermieristica o Diploma professionale riconosciuti in base alla normativa 08/01/2001 n. 8;
  • iscrizione all’Albo (obbligatoria ai sensi della legge n°3/2018 capo 2° art. 5 comma 2 e ove previsto, al fine del godimento del regime di esenzione IVA di cui al DPR633/72);
  • l’acquisizione del numero di partita IVA;
  • la comunicazione all’Ordine di inizio attività e copia certificazione di attribuzione partita IVA, in caso di Studio Associato e/o Cooperativa statuto e regolamento entro 30 giorni dall’avvio dell’attività (Legge 23 novembre 1939 art. 1 n. 1815);
  • iscrizione all’ Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) entro 60 giorni dall’avvio dell’attività;
  • pubblicità sanitaria: non obbligatoria, qualora s’intenda avvalersi della stessa va inoltrata domanda all’Ordine (Legge 5 febbraio 1992 n. 175 e successive modifiche).